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CONDOMINIO | Il rimborso dell'iva sulla fornitura di gas

13 Maggio 2011

L'opportunità di beneficiare dell'iva agevolata per consumi di gas superiori ai 480 mc (al 10% anziché al 20%) nel riscaldamento centralizzato dei condomini, è una questione che ormai si protrae da parecchio tempo. Il fatto è che 480 mc sono consumi per una singola abitazione, mentre in condominio questi 480 mc andrebbero moltiplicati per il numero delle unità.

Attualmente l'articolo 2, comma 5, del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 26, ha modificato, a decorrere dal 1° gennaio 2008, il numero 127-bis della tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972, il quale, nella sua attuale formulazione, prevede l'applicazione dell'aliquota IVA del 10 per cento alla "somministrazione di gas metano usato per combustione per usi civili limitatamente a 480 metri cubi annui; somministrazione, tramite reti di distribuzione, di gas di petrolio liquefatti per usi domestici di cottura cibi e per produzione di acqua calda, gas di petroli liquefatti contenuti o destinati ad essere immessi in bombole da 10 a 20 Kg in qualsiasi fase della commercializzazione".

Questo criterio, ponderato per chi ha un impianto autonomo, non trova riscontro nel caso vi sia un impianto centralizzato come dei condomini, ove i consumi di gas sono normalmente molto superiori ai 480 mc, non tenendo conto del numero di abitazioni che beneficiano del riscaldamento comune. Tutto ciò sembra scontato, ma nella realtà è da notare che " l'Agenzia delle Entrate ha diramato istruzioni operative sulla portata applicativa del n. 127-bis con la circolare del 17 gennaio 2008 n. 2/E e che nessun documento di prassi ha mai affrontato la specifica problematica dei condomìni e delle cooperative di abitanti di edifici abitativi."

Sembra paradossale ma è così: nessuno ha pensato che ci fossero forniture uniche per interi condomini ad uso civile abitazione.

La class action inoltrata a luglio dal SUNIA (Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari) ha portato i sui frutti: con la risoluzione N. 108/E del 15/10/2010 l'Agenzia delle Entrate risponde che: "in presenza di un impianto centralizzato, il limite di 480 mc deve essere moltiplicato per il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato. Resta fermo che, ai fini dell'applicazione dell'aliquota agevolata del 10 per cento, di cui al 127-bis, deve essere soddisfatto il requisito ulteriore del consumo di gas per 'usi civili', nell'accezione già attribuita dalla citata circolare del 17 gennaio 2008 n. 2/E."

Purtroppo all'iniziale entusiasmo, quando tutti gli amministratori si preparavano a richiedere il rimborso iva dal 2008 ad oggi, è seguita anche una seconda risoluzione, la N. 112/E del 22/10/2010 in cui l'Agenzia delle Entrate chiarisce un punto in merito all'applicabilità del rimborso iva, ovvero "il numero delle unità immobiliari il cui impianto di riscaldamento è allacciato all'impianto centralizzato, da moltiplicare per il limite di 480 mc cui si applica l'aliquota agevolata, deve essere assunto al netto di quelle unità immobiliari che fruiscano contemporaneamente di un impianto autonomo di somministrazione di gas metano destinato come combustibile per usi civili, per il quale risulta già applicabile l'aliquota agevolata prevista dal n.127-bis in esame".

In pratica chi ha un contatore di gas per la cucina gode già dell'iva al 10% sulla fornitura, fermo restando che consumare 480 mc di gas all'anno per cucinare è improbabile, in pratica l'utente perde sempre una quota di iva agevolata, non potendola recuperare dal riscaldamento.

Alla luce di questo chiarimento, nascono spontanei parecchi interrogativi:

Essendo ad oggi la maggior parte degli appartamenti col gas in cucina, finiranno per perdere tutti o quasi il bonus di iva agevolata?
In caso di conguaglio con gli effettivi consumi nelle singole abitazioni, chi e come svolgerà il conteggio?
Sarà l'amministratore che dovrà farsi inviare le bollette personali dai condomini e chiedere il rimborso per le differenze?
A quali costi/benefici porterà tutto questo?

Una possibilità, sarebbe assoggetare al 20% di iva per quelle utenze domestiche (cucina), dove si beneficia di riscaldamento centralizzato, ovvero per quei condomini che hanno in essere un contratto intestato, quest'ultimo sarà invece soggetto ad iva al 10% nella quantità di 480 mc per il numero delle abitazioni.

Aggiornamento del 13 maggio 2011

Con il decreto legge Nr. 70/2011, viene posta la parola fine alla questone agevolazione iva gas in condominio. Di seguito l'estratto del decreto che stabilisce:

Art.7
Semplificazione fiscale
1. Per ridurre il peso della burocrazia che grava sulle imprese e piu' in generale sui contribuenti, alla disciplina vigente sono apportate modificazioni cosi' articolate:

.. omissis ..
s) e' del 10 per cento l'aliquota IVA dovuta per singolo contratto di somministrazione di gas naturale per la combustione a fini civili (fino a 480 metri cubi di gas somministrato);
..omissis..
2. In funzione di quanto previsto al comma 1, sono in particolare introdotte le seguenti disposizioni:
.. omissis ..
cc) le disposizioni in materia di aliquote di accisa e di imposta sul valore aggiunto sul gas naturale per combustione per usi civili, trovano applicazione con riferimento ad ogni singolo contratto di somministrazione di gas naturale per combustione per usi civili, indipendentemente dal numero di unita' immobiliari riconducibili allo stesso, sia con riguardo alla misura delle aliquote di accisa di cui all'allegato I del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sia con riguardo al limite di 480 metri cubi annui di cui al n. 127-bis) della tabella A, parte III, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 633;

.. omissis ..

In questo modo, lo stato ha ritenuto opportuno semplificare il criterio di applicazione dell'iva agevolata, evitanto con la sua restituzione, di attuare una procedura burocratica estremamente onerosa (più del beneficio fiscale).